Le cooperative sociali sono cooperative regolamentate dalla legge 381 del 1991 e hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
A differenza delle altre cooperative, che nascono per soddisfare i bisogni dei propri soci, le cooperative sociali hanno quindi lo scopo di soddisfare le richieste di una più vasta comunità locale.
A seconda del tipo di attività svolta e della finalità si distinguono nelle seguenti sottocategorie:
- cooperative sociali di tipo A
- cooperative sociali di tipo B
- consorzi di cooperative sociali
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Le cooperative sociali di tipo A
Le cooperative sociali di tipo B
Le categorie delle persone svantaggiate secondo la legge 381/1991:
- invalidi fisici
- invalidi psichici o soggetti in trattamento psichiatrico
- invalidi sensoriali
- ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari
- tossicodipendenti
- alcolisti
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
- persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
Le cooperative sociali a scopo plurimo
A seguito del decreto della giunta regionale del 10 ottobre 2016 (n.175) anche in Trentino-Alto Adige è possibile costituire una cooperativa sociale che svolga sia attività di tipo a) che di tipo b).
La legge enuncia tre requisiti fondamentali per ottenere l’iscrizione come cooperativa sociale a scopo plurimo:
- Le tipologie di svantaggio e/o aree di intervento indicate nell’oggetto sociale devono essere tali da richiedere attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità delle cooperative sociali.
- Il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B deve risultare chiaramente nello statuto sociale.
- L’organizzazione amministrativa delle Cooperative sociali deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
Il collegamento funzionale tra attività a) e b) deve permettere alla cooperativa sociale di raggiungere più efficacemente le finalità stabilite nella propria mission.

